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La riforma Biagi e i contratti a progetto (Parte II)

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I contratti a Progetto e la riforma delle co.co.co.

La nuova disciplina (Legge Biagi) indirizza i vecchi rapportidi collaborazione verso il nuovo contratto a progetto ossiaverso una regolare assunzione (contratto di lavorodipendente) e, se non praticabili queste norme, nellatrasformazione del collaboratore in lavoratore autonomo.

Lo scopo della legge è quello di porre fineall’abuso delle collaborazioni coordinate econtinuative, quale espediente per mascherare rapporti dilavoro subordinati. Con le nuove disposizioni, lecollaborazioni dovranno essere ricondotte o al lavorosubordinato o al nuovo lavoro a progetto, tranne che per icasi in cui rimane in vigore la normativa sulle co.co.co.

Le imprese che si stanno avvalendo di prestazioni dicollaboratori, se vuole continuare a farlo anche dopo lariforma, dovrà scrivere un nuovo contratto a progetto.I nuovi contratti, infatti, dovranno essere a progetto, conla specificazione dei requisiti ora richiesti dalladisciplina per le nuove collaborazioni.

  • In primo luogo si dovrà individuare un progetto o programma di lavoro o fase di esso che sarà affidato al collaboratore. A ciò andranno aggiunte le ulteriori previsioni richieste dalla legge:
  • l’indicazione della durata, determinato o determinabile della prestazione di lavoro;
  • il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  • le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
  • le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore (assicurazione Inail).


    Laddove non sarà possibile individuare un progetto per il rapporto di collaborazione si possono verificare due alternative: • La stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, tra cui le nuove possibilità che la legge Biagi introduce (contratto di lavoro intermittente oppure di somministrazione di manodopera).
    • Il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo, come per esempio l’apertura della partita Iva che, prevede per il lavoratore l’onere della tenuta della contabilità.

I contributi Inps per i co.co.co. e per i contratti aProgetto
Dal 1 gennaio 2004, passa dal 14% al 17.39% l'aliquotacontributiva prevista per i collaboratori coordinati econtinuativi, o meglio lavoratori a progetto, come lidefinisce la legge Biagi. Il rincaro è solo il primopasso di un iter che, attraverso un incremento dello 0.20%annuo porterà il contributo al 19%.

Così dispone il maxi decreto collegato allaFinanziaria approvato dal Governo il 29 settembre scorso, cheanticipa alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di leggedi riforma del sistema previdenziale, attualmente indiscussione al Senato.
Si tratta della contribuzione che i collaboratori coordinatie continuativi devono versare alla Gestione Separatadell'INPS e che, per effetto del nuovo provvedimento,viene portata al livello di quella attualmente prevista per icommercianti: 17,39% per il primo scaglionedi reddito e il 18,39% per i redditi.