Sul lavoro l'email č riservata? (Parte I)

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La questione inerente l'accesso da parte del datore dilavoro alla casella di posta elettronica in uso deldipendente, pone due problematiche di tipo giuridico:l'una riguardante la potenziale violazione dell'art.4 dello Statuto dei Lavoratori - recante il divietodell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza -l'altra connessa alla potenziale violazione dellaprivacy.

In merito al primo aspetto, vi sono due correnti dipensiero.

Taluni ritengono che il controllo delle e-mail da parte deldatore di lavoro non configuri una condotta lecita in quantoincompatibile con i diritti costituzionalidell'inviolabilità della libertà e dellasegretezza nonché tenuto conto proprio dell'art. 4dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce:
"È vietato l'uso di impianti audiovisivie di altre apparecchiature (ai fini del presentearticolo, si ritengono inclusi i pc, server e strumentielettronici mediante cui visualizzare l'attivitàdel dipendente) per finalità di controllo adistanza dell'attività dei lavoratori. Gliimpianti e le apparecchiature di controllo che sianorichiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dallasicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche lapossibilità di controllo a distanzadell'attività dei lavoratori, possono essereinstallati soltanto previo accordo con le rappresentanzesindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con lacommissione interna."

La norma individua pertanto due punti cardine: uno èdato dal divieto assoluto ed inderogabile di installazione eduso di apparecchiature esclusivamente al fine di controllarel'attività dei lavoratori partendo dal presuppostoche la vigilanza sul lavoro, pur se necessarianell'organizzazione produttiva, debba essere contenuta inuna dimensione umana e non con la finalità esclusivadi eliminare ogni zona di riservatezza spettante aldipendente (e ricordiamo che se il datore di lavoro legge laposta elettronica del proprio dipendente non rispettando leprerogative poste a tutela dello stesso, può incorrereanche nel reato di violazione della corrispondenza punito conla reclusione sino ad un anno!!!); l'altro punto concernela "flessibilità" del divieto qualora vi siaun interesse superiore inerente esigenze di carattereorganizzativo e produttivo dell'azienda.

Secondo altra corrente, invece, è legittima lalettura da parte del datore di lavoro della posta elettronicadel dipendente, in quanto il lavoratore negli ambienti dilavoro e durante l'orario, può utilizzare glistrumenti messi a sua disposizione solo per scopilavorativi.

Conseguentemente, qualora il contenuto delle e-mail sia ditipo prettamente personale ma redatto ed inviato durante ilnormale orario di lavoro con l'utilizzo dellastrumentazione in uso nell'ambiente di lavoro, nonpuò certo ritenersi configurabile un illecito da partedel datore di lavoro, proprio perché si presume chetutta la posta sia esclusivamente relativa a contenutiattinenti l'attività lavorativa.


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