Cambio operatore telefonico: consigli su come cambiare gestore e passaggio

Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormaipratica diffusa sia tra privati sia in ambitoaziendale.  Spesso però taluni gestori sono"restii" a consentire al proprio cliente di passaread un concorrente e vanno sempre più spesso a violarel'attuale disciplina vigente per la materia dellacosiddetta portabilità, e nello specifico la Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

Portabilità: come cambiare operatore telefonico

In via preliminare occorre premettere che la procedura dellaportabilità  ruota intorno a tre soggetti:l'utente che decide di cambiare gestore mantenendo ilproprio numero; l'operatore cedente/assegnatario (cdDonating/Donor); l'operatore ricevente (cdRecipient).

Tralasciando la posizione dell'utente, che comunquerileva dal punto di vista dell'impulso inizialedell'intera architettura procedurale, l'attenzione vaposta sugli altri due soggetti che nei fatti rendonoeffettiva la decisione dell'utente.

Come avviene il passaggio dell'operatore telefonico

In sostanza l'operatore Recipient riceve larichiesta da parte dell'utente e la "gira"all'operatore Donating.  Ricevuta ladocumentazione necessaria così come previstodall'art. 9 della suddetta delibera, il Donatingdeve procedere all'espletamento di tutte leattività interne per la fornitura dellaPortabilità Mobile.

Il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con laricezione della documentazione di cui sopra e termina conl'effettivo passaggio ad altro gestore (cut over:data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), nonpuò superare un limite di tempo ben preciso. Non tuttidifatti sanno che il Donating deve provvedere aconsentire il passaggio entro  5 giorni lavorativi (art4, comma 2 Delibera CIR 19/2001).

E ciò indipendentemente dal termine di preavviso peril recesso dal contratto.

Tempi cambio gestore telefonico

Inoltre va sottolineato che in base a quanto stabilitodall'art 3, comma 3 gli operatori (Donating)adeguano capacità di evasione degliordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base dellerichieste di mercato.

Ciò vuol dire che in presenza di una copiosa richiestadi "passaggi ad altro operatore" , ilDonating  dovrà predisporre tutta unaserie di strumenti idonei all'evasione completa etempestiva di tutte le richieste pervenute in modo tale darispettare il termine dei 5 giorni lavorativi sopra citati.

Inoltre, è fatto obbligo all'operatoreDonating prestare il servizio all'utenterichiedente il passaggio fino alla data dell'effettivoinizio (Cut over) delle comunicazioni con l'altrogestore (Recipient).

Infine, per la corretta quantificazione dei costi,l'Autorità per la garanzia della comunicazione hastabilito con delibera del 28 marzo 2002 n. 7 che il prezzomassimo interoperatore non possa superare i 10 euro (circa)nel suo valore massimo.

Ma se il gestore non rispetta la normativa vigente - comespesso lamentano operatori del settore che non riescono adaccontentare i propri clienti in tempi rapidi ' che tipodi tutela può essere adottata?

In caso di inosservanza di quanto sopra, va presentatadenuncia all'Autorità delle Comunicazioni cheprovvederà con idonee sanzioni a richiamare il gestoreinadempiente. Ciò non esclude ovviamente  azionicivili che possono essere intraprese sia dal cliente che nonha ottenuto nei tempi di legge il passaggio al gestore di suointeresse, sia da parte del gestore Recipient chepotrà ovviamente intraprendere un'azione che mirial risarcimento per la momentanea perdita di clientelanonché per concorrenza sleale.

Non in ultimo occorre considerare la posizione deglioperatori che si pongono come erogatori del servizio diassistenza nel passaggio del cliente da un gestoreall'altro. Spesso infatti agli occhi del cliente la colpamaggiore è proprio dell'operatore, del negoziantea cui si rivolge. In questo caso anche quest'ultimopuò adire le vie giudiziarie per un risarcimento dannidi perdita clienti e danno di immagine. Ovviamente irisarcimenti potrebbero far pensare a cifre irrisorie, mariuscire a dimostrare la ripetitività da parte ditaluni gestori nel resistere a lasciar andare via un cliente,potrebbero contribuire ad aumentare il risarcimento ed a"stoppare" la condotta sleale del Donating.

Avv. Valentina Frediani e Dott. Andrea D'Agostini