Prodotti informatici: qual'č la vera garanzia?
Come è noto a molti, esiste una certa confusione inrelazione alla durata della garanzia dei prodottiinformatici, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n.24 del 2-2-2002, che prevede una durata minima di DUE anniper la garanzia destinata al consumatore. In estrema sintesil'obbligo di offrire garanzia estesa alla durata di 24mesi esiste solo per la vendita a Privati. Se un imprenditore- anche individuale - acquista un bene che viene attrattonella sfera di impresa o professione, il decreto 24/2002 nonsi applica.
Questo significa che uno stesso prodotto venduto ad unastessa persona fisica dovrà godere di una garanziadi:
Un anno, se fatturato ad impresa o professione(soggetto IVA)
Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto aprivato.
Poichè è uso utilizzare proprio il documentofiscale di vendita per dare validità e data certa allagaranzia, lo stesso documento fiscale determineràl'effettiva durata.
La norma si riferisce al rapporto tra venditori econsumatori, tutelando giustamente i secondi, ma lasciando inuna situazione di imbarazzo coloro che hanno vendutomateriale non a proprio marchio. Inegozianti chiedono l'estensione a 24 mesi dellagaranzia convenzionale, un'estensioneoggi prevista per la sola garanzia legale.
Certi produttori riconoscono due anni di garanzia sui propriprodotti ma fanno partire tale periodo dalla data di venditadel materiale ai negozianti al dettaglio. Questo implica cheun venditore possa trovarsi con prodotti che, prima ancora diessere venduti, hanno meno dei 24 mesi riconosciuti perlegge.
La norma prevede che, in caso di difetto diconformità, il consumatore ha diritto al ripristino,senza spese, della conformità del bene medianteriparazione o sostituzione del prodotto. Qui non si tiene inconsiderazione il fatto che quasi tutti i centri diassistenza dei vari produttori non si fanno caricodelle spese di trasporto da e verso il centro di assistenzastesso.
Invece ora si apprende dalle due associazioni di categoria,che rappresentano le aziende produttrici, che problemi diinterpretazione non esistono e che lanormativa importata dalla UE con apposito decreto legislativonon deve suscitare dubbi.
L’Associazione Nazionale Telecomunicazioni, Informaticaed Elettronica di Consumo e ANDEC Associazione NazionaleImportatori e Produttori di Elettronica Civile - cheraggruppano le principali aziende produttrici e distributricidi beni di elettronica di consumo - ribadiscono che lagaranzia al consumatore è pienamente assicurata per 24mesi sul mercato nazionale dalla legislazione nazionale edeuropea.
L’obiettivo dichiarato da alcuni retailer - si leggenella nota - di ottenere dai produttori l’estensionedella garanzia convenzionale a 24 mesi non ha infatti alcunbeneficio per il pubblico, ma tende esclusivamente aregolamentare in maniera diversa i rapporti esistenti traproduttori e distributori.
L’industria dell’elettronica di consumo hasempre espresso particolare apprezzamento per iniziativefinalizzate ad una corretta, completa ed indipendenteinformazione ai consumatori. Non ci troviamo d'accordo,tuttavia, con campagne che, a nostro avviso, rischiano dimettere in dubbio l’efficacia e il funzionamento dellagaranzia legale, che costituisce uno dei pilastri dellapolitica europea di protezione nei confronti del consumatore,in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/44/CE,recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 24 del2002.
Si ricorda infine che la Garanzia legale vigente ha leseguenti caratteristiche:
• durata di 24 mesi dalla consegna del bene;
• non può essere esclusa o limitata;
• si applica anche ai beni usati;
• il consumatore è tutelato anchenell’installazione del bene;
• consente la riparazione o la sostituzione delbene;
• riguarda i rapporti tra consumatore e venditore.
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