Linkare video o testi protetti dal diritto d'autore è reato? E linkare siti che li hanno?
La Corte di Cassazione ha stabilito che è illegalediffondere online link per vedere partite di calcio trasmesseda Sky anche se su emittenti straniere che hanno pagato idiritti alla stessa società televisiva e hanno, poi,anche senza volerlo, resa disponibili la diretta di taliincontri di calcio sul web. In questo specifico caso, laCassazione ha deciso che venga riformulato il processo a duegiovani proprietari di siti web milanesi (uno di 30 anni el'altro di 23 anni) che avevano resi disponibili suipropri siti link per vedere online alcune partite di calciodi cui Sky aveva i diritti su alcuni canali televisivicinesi.
Tutto era nato da una denuncia da parte di Sky che chiedevail sequestro preventivo dei due siti web dove erano presentii link sopradescritti. Ma il Gip non aveva dato seguito allarichiesta e al primo processo il tribunale gli aveva datoragione spiegando che la visione delle partite " eraconsentito non attraverso l'elusione delle misuretecnologiche predisposte dalla società, maperché le partite erano immesse in rete da alcuneemittenti cinesi che avevano acquistato da Sky il diritto ditrasmetterle localmente".
Attraverso i propri siti web, i due giovani milanesi"avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con ladiffusione di informazioni e la predisposizione di un linkche permetteva il collegamento diretto ai server cinesi"e dunque "si erano limitati a diffondere in viatelematica un prodotto che già altri avevano immesso ela condotta di agevolazione alla consultazione dei sitiavveniva in un momento successivo al perfezionamento delreato". Ma questa sentenza non è valida secondola Cassazione che ha predisposto che il processo vengarifatto.
Nella sentenza si spiega "che gli attuali indagati hannoagevolato attraverso un sistema di guida online laconnessione e facilitato la sincronizzazione con l'eventosportivo: senza l'attività degli indagati, non cisarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, ladiffusione delle opere tutelate" , affermando poi che"per raggiungere il loro obiettivo, devono essereinoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissionedelle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, sepuntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in basealle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, purnon avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto inessere una condotta consapevole avente efficienza causalesulla lesione del bene tutelato".
Il bene tutelato sono ovviamente le partite di calcio di cuiSKy deteneva i diritti e che vengono equiparate ad opere diingegno e sono, quindi, tutelate secondo la norma vigente deldiritto d'autore. E' bene sottolinerequest'ultimo punto perchè lascia aperti importantiinterrogativi: basta mettere un link sul proprio sito web adun video o testo protetto dal diritto d'autore per esserepotenzialmente chiamati in giudizio? Quando si mette un linkad un articolo di un giornale online, ad esempio, si rischia?O ancora, linkare un video su youtube che mostra immaginitelevisive o cinematografiche protette dal dirittod'autore è perseguibile?
Ma la rete internet non è stata definita appunto"rete" perchè incentrata sul sistema deilink che creano una rete di connessioni praticamenteinfinite? Il problema principale, che avevano coltogiustamente i giudici del primo processo, era il fatto che adessere condannati dovevano essere le televisioni cinesi chetrasmettevano quelle partite e non chi inseriva un semplicelink nel proprio sito web. Perchè a questo puntopotrebbero essere considerati punibili anche i motori diricerca che attraverso i propri spider automaticamentearchiviano pagine e pagine del web all'interno dellequali può sicuramente capitare che vi sia materialepubblicato in violazione del diritto d'autore. E che sidovrebbe fare nel caso in cui un gestore di un sito web creiun link ad un determinato sito web senza sapere che inqualche pagina di quel sito c'è o ci potràessere in futuro del materiale protetto da copyright?
Sono bastati due semplici e banali esempi come quelli sopracitati per comprendere che se venisse deciso di colpire ilink e non chi è responsabile di mettere online video,musica o testi "piratati" , sarebbe la fine diinternet stessa. Anche in questo caso, come in diversi altridescritti nei nostri articoli, ben si comprende come siasempre più importante e urgente creare un regolamentocomune internazionale che regoli i comportamenti su Internet.
Ma, andando ancora più in fondo alla questione, nelcosiddetto web 2.0 dove i contenuti, anche multimediali,vengono messi online da milioni di utenti in ogni parte delmondo attraverso blog e piattaforme ad hoc come MySpace oYoutube, è ancora possibile pensare di colpire chimette online, senza specifici fini di lucro, spezzoni difilm, video musicali, testi teatrali o musicali? Non èmeglio (in primis per il loro stesso futuro) che lesocietà che detengono i diritti d'autore, come staaccadendo in Usa, inizino a considerare Internet comestrumento per fare nuovi business e non solo una pericolosaminaccia alla propria attuale attività? Negli StatiUniti, ad esempio, numerose major discografiche ecinematografiche si sono accordate o si stanno accordando conYoutube, il principale servizio di video online recentementeacquisito da Google, per permettere che i singoli utentipossano inserire e trasmettere "spezzoni" deipropri film, video musicali, concerti.
D'altra parte se dovessero perseguire tutti gli utentiche mettono in Rete tali filmati dovrebbero scatenare unavera e propria caccia alle streghe contro milioni e milionidi utenti privati, il più delle volte anonimi, che coni loro video accompagnati da un fortissimo passaparola,spesso e volentieri, contribuiscono a rendere piùcelebre un film, un cantante, un attore, una trasmissionetelevisiva.
I tempi sono cambiati, le tecnologie sono cambiate...il weblo fanno gli utenti e se le grandi major e tv non locapiscono e non riescono a cavalcare l'onda sonodestinate a perdere significative quote di mercato nelmigliore dei casi.
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