Redditi online degli italiani: le leggi attuali sono vecchie e non contemplano internet. Il punto è sempre lo stesso, mancano le regole per una realtà come il Web
In Italia esiste ormai il collaudato Codice privacy (decreto
legislativo n. 196/2003) il quale - riassumendo - stabilisce
che il titolare del trattamento - leggasi Agenzia delle
Entrate - deve trattare i dati secondo i principi di
liceità, necessità e finalità. In
pratica, i dati devono essere utilizzati secondo le
previsioni di legge, quanto effettivamente ed oggettivamente
necessario e limitatamente allo scopo per il quale sono stati
raccolti. Ebbene, al momento non risulta che la raccolta dei
dati finalizzati alla redazione della dichiarazione dei
redditi possa annoverare tra i propri fini quelli di essere
pubblicati, condivisi, annotati dagli italiani.
Il fine della raccolta dei dati dell'Agenzia delle
Entrate, oltre che essere supportato da motivo legislativo,
ha fondamento in una ovvia organizzazione nazionale delle
risorse e finanze interne. Taluni hanno richiamato la natura
pubblica del dato relativo alla dichiarazione dei redditi, ma
attualmente la normativa relativa alla pubblicazione di tali
dati è quella prevista dall'art. 69 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, il quale sancisce: "
- Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
- Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
- Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di £ e al 20% del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di £.
-
Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun Comune,
i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici
delle imposte territorialmente competenti:
- elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
- elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
- Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al c.4.6. Gli elenchi sono depositati per la durata di 1 anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati.Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 648.7. Ai Comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici." L'articolo ha poi subito delle modifiche a seguito dell'emanazione dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 che tratta della raccolta e gestione dati, ma nulla modifica in merito alla pubblicazione. Si può pertanto valutare una insussistenza dell'obbligo o facoltà di pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei contribuenti in massa.
Si consideri poi che se anche la normativa avesse consentito
la pubblicazione mediante idonei mezzi di divulgalzione come
spesso avviene per dati raccolti per legge da enti pubblici,
le normative citate sono ormai ante 1992, ovvero di quando il
mezzo internet non era ancora sviluppato come oggi, tempo in
cui pertanto non era ancora stato affrontato il problema
relativo alla permanenza dei dati in rete, alla loro
reperibilità senza alcun contenimento.
La conclusione è semplice e scontata: al momento non
sembrano sussistere normative sufficienti per ritenere che il
trattamento di pubblicazione dei dati effettuato
dall'Agenzia delle Entrate sia legittimo. E se anche
sussistesse una possibilità di pubblicazione dei dati,
è ormai noto come il Garante - ma anche il Codice -
bandiscano pubblicazioni che possano allargare eccessivamente
la disponibilità e la reperibilità del dato,
aspetto intrinseco della rete.
In sostanza: pubblicare l'elenco dei contribuenti con i
relativi redditi sul giornale locale, non può avere
alcuna equivalenza con la pubblicazione in rete. Se si vuol
dare equivalenza, si faccia una legge. Ma le leggi dovrebbero
essere supportate da ratio specifiche, in tutto questo quindi
si dovrebbe conoscere lo scopo della pubblicazione, salvo il
caso di farsi i fatti altrui.
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