La normativa Ipred2 punisce la copia privata senza fine di lucro? Un'ulteriore analisi (Parte I)

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Vi riportiamo una ulteriori analisi della normativa Ipred2 la tanto discusso direttiva europea contro la pirateria approvata dal Parlmanto UE il 25 aprile. L'analisi è stata condotta da Elvira Berlingieri dalla quale si evince che il P2P senza fini di lucro non è punibile e non vi è obbligo pr i provider di sorvegliare l'attività dei propri utenti.

Per onor del vero, vi sono altre opninioni su questa direttiva che, secondo altri esperti, condanna lo scambio files senza fini di lucro e obbliga i provder per leggee a monitorare il traffico della propria utenza.

Questi pareri sono stati espressi nei precedenti articoli pubblicati:

 

Probabilmente la verità sta nel mezzo: ovvero che ancora una volta non è stato regolamentato in modo chiaro e netto il fenomeno del file sharing e del P2P , così come il ruolo che deve avere un internet provider.

A questo punto speriamo che, prima di essere adottata come legge comunitaria valida in tutte le nazioni Ue, vengano inserite delle norme chiare e precise su almeno i due punti poco cbhiari sopra descritto, senza lasciare che le singole nazioni si adeguino come desiderano. Perchè altrimenti tutti i problemi rimarrebbero ancora aperti.

Marcello Tansini

 

 

Copyright e diritto d’autore, ma anche marchi. La diffusione di Internet e la globalizzazione dei mercati ha reso ancora più urgenti e universali le problematiche sulla proprietà intellettuale: ciò che è tutelato in Italia, lo sarà anche in Belgio? Ciò che è violazione in Irlanda lo è anche in Australia? E così via. È necessario per il buon funzionamento dei mercati arrivare a una armonizzazione del diritto a livello internazionale. Ma intervenire a livello internazionale è una procedura lunga e laboriosa, meglio andare per gradi, ovvero per aree geografiche, come con il diritto comunitario – dei Paesi aderenti all’Unione Europea. Uno per tutti, e (si spera) tutti per uno.

Bisogna considerare che il diritto comunitario ha prevalenza sul diritto interno (addirittura può manifestare la propria efficacia anche prima della sua attuazione da parte del singolo Stato membro). Ma anche che il diritto comunitario soffre spesso di “difficoltà di integrazione”, per così dire, disarmonie, quando viene il momento di applicarne e integrarne le disposizioni all’interno delle leggi di ogni Stato membro. Specie su tematiche così fluide e iper regolate come quelle relative alla proprietà intellettuale. Le direttive comunitarie sono come un “la” di un diapason; e non sempre i vari Stati membri possono accordare i loro strumenti facilmente, o senza spezzare corde già tirate.


 

La proprietà intellettuale all’attenzione della Ue

Fuori di metafora, in questi giorni è stata approvata dal Parlamento Europeo una nuova direttiva, già nota ai più con il nome di Ipred 2 (acronimo di Intellectual Property Rights Enforcement Directive), relativa al rafforzamento delle misure penali di diritto d’autore e proprietà intellettuale in genere. Il testo (qui gli ultimi emendamenti, il testo coordinato non è ancora disponibile) è frutto di un iter iniziato nel 2005 ed è un “secondogenito”: esiste una Ipred 1, ovvero la direttiva IPR enforcement 2004/48, recepita in Italia esattamente un anno fa, che si occupava dell’armonizzazione delle misure di natura civile e amministrativa per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

E se la Ipred 1 ha modificato i provvedimenti cautelari e i poteri di indagine dei titolari di diritti in materia civile, rimaneva aperta la questione del penale. Ipred 2 fin dall’inizio è stata accompagnata, come oramai è prassi per ogni intervento in materia di diritto d’autore e affini, da critiche, polemiche, timori e diversi malcontenti (tra cui la Law Society britannica, lo Stato olandese e il Max Plank Institute, sfociati in numerose forme di attivismo) e comunque tutti relativi alla versione precedente della direttiva. Dopo gli ultimi emendamenti della commissione presieduta dal parlamentare italiano Nicola Zingaretti, alcune polemiche sulla natura troppo restrittiva della direttiva si sono sedate. E altre questioni, ovviamente, si sono aperte. Due gli elementi di forte dibattito all’interno dei singoli Stati: l’esclusione delle violazioni da parte di singoli utenti senza scopo di lucro e l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza in capo ai provider, entrambe conquiste presenti nella nuova versione della direttiva.

Ulteriore elemento di novità degli ultimi emendamenti, l’esclusione della disciplina brevettuale dal campo di applicazione della direttiva. L’esclusione è stata giustificata, nelle parole della relazione di Zingaretti, dalla complessità della maggior parte dei progetti di ricerca dove la violazione brevettuale è altamente probabile: prevedere una sanzione penale rischierebbe di disincentivare la ricerca – cosa che nessuno ovviamente vuole. Anticipate le buone notizie, analizziamo quindi i contenuti della direttiva Ipred 2 individuando quali sono le maggiori innovazioni che la riguardano e quali i punti critici.


 

Contraffazione e pirateria su scala commerciale

La direttiva si occupa di reprimere i reati di contraffazione e la pirateria riguardanti tutti i diritti di proprietà intellettuale. In particolare, nel campo di tutela di Ipred 2 sono comprese le violazioni di contraffazione e pirateria dei prodotti medicinali e del settore audiovisivo (affrontato dalla direttiva 98/84), i diritti del costitutore delle banche dati, i diritti d’autore e i diritti connessi, i diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori, diritti relativi a disegni e modelli, indicazioni geografiche, nomi commerciali. La direttiva intende armonizzare le legislazioni riguardo le pene detentive, l’ammenda e la confisca dei beni utilizzati per effettuare le violazioni.

La direttiva definisce il concetto di “violazione commessa su scala commerciale”, per la quale si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative. La punibilità stabilita dalla direttiva è prevista, quindi, per soli i casi di contraffazione dei marchi (consistente nell’utilizzo di un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato) e di pirateria che sia stata effettuata in modo intenzionale e su scala commerciale, come già era stato previsto dall’art. 61 degli Accordi Trips. Sembrano esclusi dalla punibilità, insomma, i singoli utenti e le finalità personali. Nonché i provider, per i quali sono fatte salve le norme che stabiliscono l’assenza di un obbligo generale di controllo.

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