Copiare notizie su siti web: quando è legale? Reuters contro Goria de Linkiesta su Twitter

Fabrizio Goria

L’agenzia di stampa Reuters accusa un giornalista della testata online Linkiesta di pubblicare senza autorizzazione i suoi lanci. Poi fa marcia indietro, ma rimane il problema del rapporto fra nuove tecnologie e informazione.

Fabio Lepre 

Vietato rilanciare in modo ripetuto sui siti di social network i lanci delle agenzie di stampa. La britannica Reuters, una delle più grandi al mondo, accusa il giornalista economico Fabrizio Goria della testata online Linkiesta di pubblicare i “dispacci” riservati ai clienti che pagano un abbonamento attraverso il proprio profilo su Twitter. La contestazione che gli viene mossa è di concorrenza sleale. L’agenzia di stampa, come riferisce lo stesso Goria, torna sui suoi passi, anche perché convinta dallo stupore dei suoi giornalisti per l’iniziativa intrapresa. “Ci aveva stupito la velocità dei suoi tweet, quindi pensavamo ci fosse qualcosa sotto, ma così non è”, ammettono dai piani altri della Reuters.

Il giornalista del sito Internet racconta la sua versione dei fatti e non nasconde di essersi sentito spiazzato dal comportamento del colosso dell’informazione: “La mia attività su Twitter è semplice”. Il suo compito, spiega in un articolo pubblicato su Linkiesta, è di dare notizie. Come tutti i giornalisti del resto. “A volte mie, a volte de Linkiesta, a volte di altre fonti, come le agenzie stampa, italiane ed estero. Ma pur sempre citando. E paradossalmente è stato questo il mio errore”. Goria si difende: “Non rubo niente. Il motivo per cui così tante persone, così tanti colleghi mi seguono, è perché sanno ogni volta qual è la provenienza delle notizie di cui scrivo”.

E poi fa presente come i lanci della Reuters “siano disponibili anche sul sito ufficiale dell’agenzia nel momento in cui li posto su Twitter”. Rimane comunque il problema “che hanno i media tradizionali a muoversi nell’innovazione tecnologica e soprattutto in Twitter, che a differenza di Facebook, è un social media e non un social network”.

D’altronde le norme che regolano la materia risalgono al 1941. Secondo l’articolo 101 della legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, è da considerare atto illecito la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse 16 ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia.
 

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