Condanna per spamming una banca italiana da un giudice di pace di Napoli. Ecco i dettagli
Una banca, precisamente la Clarima S.p.A. Banca del gruppo Unicredit, e' stata condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati ad un avvocato partenopeo con la propria attività di spamming.
Una banca, precisamente la Clarima S.p.A. Banca del gruppo Unicredit, e' stata condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati ad un avvocato partenopeo con la propria attività di spamming.
La sentenza emessa dal giudice di Pace di Napoli, la n. 1110435/06, fa i paio ad un’altra pronuncia del giudice onorario vesuviano del 2004. Anche in questo caso l’ammontare del risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali è di euro 1000,00. L'avvocato ha citato in giudizio la banca per illecito trattamento dei propri dati personali a causa dei continui messaggi di posta elettronica ricevuti presso la propria casella di posta elettronica utilizzata sia per scopi personali che professionali.
Il giudice di Pace, stando ai primi lanci d’agenzia, si sarebbe rifatto alla normativa comunitaria e nazionale in tema di privacy nonche' le diverse pronunce dell'Autorita' Garante in materia di spamming.
Così, ritenendo sufficientemente provati i fatti e le relative circostanze, il giudice ha concluso ritenendo configurabile nel caso di specie un vero e proprio danno alla vita di relazione nei confronti dell'interessato che trova tutela nell'art. 2 e seguenti della Carta Costituzionale.
La Banca e' stata quindi condannata al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., danni che secondo la sentenza sarebbero costituiti dal dispendio di tempo e di energie nonche' nelle spese sostenute prima del giudizio per opporsi al trattamento illegittimo dei dati personali.
Mentre per quanto concernerebbero i danni non patrimoniali sono stati individuati nel cd. "danno esistenziale" inteso come quel danno che, ancorche' non provato nella sua quantificazione materiale puo' essere dal giudice liquidato con libera determinazione riferibile alle massime di esperienza di cui all'art. 115 c.p.c., comma 2.
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