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Partiva IVA e Collaboratori coordinati e continuativi

I titolari di partita I.V.A. si dividono in tre categorie:

  • le imprese iscritte alla gestione artigiani e commercianti:
  • i professionisti con cassa previdenziale (commercialisti, avvocati, notai ecc.) che sono iscritti alla cassa di categoria:
  • i professionisti senza cassa, che di conseguenza sono iscritti alla gestione previdenziale separata 10%, gestita dall’INPS (che ricordiamo è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

Le differenze tra le tre categorie sono piuttosto marcate:

  • i soggetti con cassa di categoria, hanno regole diverse per ciascuna cassa (aliquote, minimi, età pensionabile eccetera) ma se è permesso un giudizio, sono quelli con i minori versamenti e i maggiori ritorni in termini di pensioni di vecchiaia. Non approfondiremo qui i diversi aspetti.

  • i professionisti senza cassa sono iscritti alla gestione separata ex legge 335/95 e hanno le medesime regole dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi ecc.) che più sotto approfondiremo.

  • i titolari di partita I.V.A. iscritti alla gestione artigiani e commercianti hanno aliquote contributive più basse rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti, e solo per alcuni è possibile l’iscrizione all’INAIL.

Attualmente l’aliquota di contribuzione è pari al 17 % sul reddito netto di impresa. Questo risparmio è “pagato” in termini di garanzie. Non esiste alcuna forma di cassa malattia e solo per alcuni è coperta l’eventualità di un infortunio sul lavoro. Quindi, a meno di lesioni gravemente invalidanti (ad esempio impossibilità di camminare ecc.) non vi è alcuna protezione. Se vogliamo raffrontare questo con la posizione dei lavoratori dipendenti, dobbiamo far presente che il risparmio contributivo andrebbe messo da parte per coprire i possibili periodi di inattività, nei quali nessun reddito è garantito. In buona sostanza, il versamento dei contributi ha come, quasi, unico risultato la pensione di vecchiaia, che con le attuali norme si percepisce ai 65 anni di età.


I collaboratori coordinati e continuativi

Le norme che regolano la gestione separata 10 e 13% sono diverse da quelle che regolano le altre gestioni conosciute dal mondo del lavoro. Bisogna anche ricordare che le norme sono oggi oggetto di discussione con l’obiettivo di avvicinarle, in materia di assistenza, a quelle del lavoro dipendente sfruttando le risorse che verranno dall’aumento delle aliquote contributive, già programmato.

Vediamo le principali caratteristiche, mentre per un’analisi dettagliata vi rimandiamo alle altre pagine informative del sito [link a previdenziali co.co.co.]

Anzianità contributiva minima: 5 anni

n.b.: un anno di anzianità contributiva non è equivalente ad un anno solare di iscrizione

Età pensionabile: 65 anni o 40 anni di contributi

Copertura dell’ultimo reddito: stimata attorno al 30%

La copertura è valutata ipotizzando un reddito medio costante nel tempo. Le stime prevedono una copertura per le gestioni del lavoro dipendente e degli artigiani e commercianti pari a circa il 55% dell’ultima retribuzione.

Ricongiungibilità con altre gestioni nessuna, o meglio non conveniente

Non è possibile portare i contributi versati alla gestione separata verso altre gestioni; è invece possibile sommare i contributi versati ad altre gestioni a quelli della gestione 10 e 13% ricevendo la pensione calcolata con le regole di quest’ultima (minore copertura)

Metodi di calcolo contributivo

In parole povere, più si versa più alta sarà le pensione ricevuta. Il calcolo è fatto sull’intera media di versamenti dell’intera vita lavorativa e non sulla media dell’ultimo periodo, periodo nel quale normalmente si ha una retribuzione maggiore.

Le differenze riguardano tutti gli aspetti sopra menzionati; gli aspetti negativi sono:

  • la copertura del reddito è decisamente inferiore
  • la ricongiungibilità è decisamente sfavorevole
  • la non corrispondenza tra anno di iscrizione a anno di contribuzione.

Dall’altra parte abbiamo gli aspetti positivi:

  • la pensione matura con un numero anche basso di anni di contribuzione:
  • il contributo da versare è più basso di quello delle altre gestioni.

In termini più generali è evidente che le differenze di prestazioni previdenziali e assistenziali è direttamente legato alla minore aliquota contributiva (10/13% contro il 17% o il 33%). In compenso sul fronte dei contributi versati, c’è la certezza di ricevere una pensione anche minima, al compimento dei 65 anni con il versamento di 5 anni di contributi o di avere in restituzione quanto versato in caso di non raggiungimento di quest’ultima soglia.

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Graziano
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