Sul lavoro l'email è riservata? (Parte II)
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In tal caso sarebbe peraltro il dipendente ad incorrere in un
reato, in quanto la sua "distrazione" per inviare e
ricevere posta elettronica personale, può configurare
un cosiddetto "furto tempo macchina" , ovvero un
furto da parte del dipendente del tempo che dovrebbe
destinare allo svolgimento dell'attività per la
quale è stato assunto.
In materia poi di violazione della privacy, secondo la
sottoscritta non è condivisibile ritenere le notizie
inviate e ricevute mediante casella di posta elettronica
aziendale, prettamente personali, e quindi tutelabili dalla
legge 675/96.
Di parere contrario sembrerebbe essere il Garante della
Privacy, che sino ad oggi si è espresso a favore del
diritto del dipendente alla riservatezza in materia di
messaggi personali anche se inviati con posta elettronica
aziendale, salvo l'ipotesi in cui il datore di lavoro
abbia informato il dipendente dell'eventualità di
dover controllare la casella in suo uso (pur sempre e solo
per motivi di ordine aziendale).
La soluzione a questo "rompicapo" giuridico -
spesso ricorrente nelle aziende italiane - può
derivare pertanto solo dall'adozione da parte datore di
lavoro, del regolamento aziendale interno che indichi
espressamente la destinazione della casella di posta
elettronica ad un uso esclusivamente di tipo lavorativo,
precisando eventualmente ipotesi tassative di utilizzo della
posta elettronica per motivi extra lavorativi.
dott.ssa Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it
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