Per la prima volta il diritto d'autore apre le porte verso le nuove tendenze su cui il mondo, soprattutto grazie ad Internet, si sta spingendo. L'obiettivo non è quello di non riconoscere il lavoro altrui, ma di legalizzare l'utilizzo di immagini, musiche e video a scopi didattici e scientifici, l'importante è che non vi sia lucro.
Una legge apparentemente che si aspettava da molto, ma in realtà non fa che complicare la situazione.
Qui di seguito il testo della legge approvata e dopo l'analisi dell'avvocato Valentina Frediani.
“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”
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Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo “in territorio di diritto d’autore” e chi l’ha scritto è il legislatore!
Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Un vero e proprio colpo di scena passato in sordina!!!! Da una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria rivoluzione per il diritto d’autore, considerando l’incredibile abbattimento di barriere normative sino ad ieri presenti in rete…
In realtà questa disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la situazione. Anzitutto il concetto di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate” è di una “tristezza unica”: la rete serve per far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini incomprensibili e “rovinate” per rientrare in un dettato normativo… Secondariamente i concetti di “uso didattico” o “scientifico” lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto discrezionali, insomma: non certi…
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di “lucro”: ovvero il riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo sfruttamento non si traduce in “moneta sonante (o frusciante)”.
Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d’autore in condizioni ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web indicando “OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!”.
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della rete dall’altra.
Quando si cercherà di portare le proposte e poi le leggi, nella direzione dell’incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l’equo compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?
Permettetemi infine un’ultima osservazione: nella norma come al solito si riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini didattici e senza scopo di lucro…. Valentina Frediani non può far valere alcun diritto, perché per la normativa sopra descritta, non sussiste alcun lesione del diritto d’autore.
Concetto interessante… che magari snatura la normativa a tutela delle opere dell’ingegno… ma mica si può accontentare tutti!!!! Anche se il dubbio è che a questo giro siano stati accontentati solo alcuni… ma proprio pochi….
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