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Diritto: Armani.it, la districata vicenda di questo dominio, ma il giudice ha ragione...
Articoli di diritto che riguardano siti web, il diritto della privacy e vicende di webmaster
 

A cura di Punto Informatico, il quotidiano di informatica, telematica e comunicazione dal 1996, dove ogni giorno puoi trovare articoli e news sul mondo di internet

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"Il nome del sito a seconda delle circostanze del caso, potrà essere un mero indirizzo o numero di telefono informatico (per quanto scelto capricciosamente dall' utente), individuativo di un dato hardware della rete, oppure in relazione al contenuto ed alla configurazione del sito, potrà, invece, avere un senso applicare la normativa sui marchi equiparandolo ad un marchio di impresa". (Trib.Modena, 28/07/2000).

"Non può, difatti, ragionevolmente disconoscersi che l'avvalersi nella rete Internet di un "indirizzo" già utilizzato legittimamente da terzi per contraddistinguere la propria impresa riveste i caratteri di un comportamento idoneo ad ingenerare confusione presso gli utenti. È in altri termini, indiscutibile che l'utilizzo come domain name di un marchio in precedenza registrato da altri viola i diritti del titolare di quel marchio perché comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio stesso, sfruttando la notorietà del segno e ricavandone un indebito vantaggio." (Trib.Siracusa, 23/03/2001).

"Il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico"… "il domain name svolge quindi al contempo oltre alla funzione specifica nell'ambito dei codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento di Internet, anche la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale" (Trib.Firenze, 28/05/2001).

Recentemente il Tribunale di Napoli (26/02/02) ha ribadito che la registrazione di un domain name uguale ad un marchio registrato da altri, costituisce contraffazione e concorrenza sleale.

Per la corretta registrazione di un domain name non è sufficiente il rispetto delle regole tecniche e di priorità stabilite dalla Naming Authority, in quanto la registrazione dei siti si basa su un principio esclusivamente cronologico ( "first come, first served" ) prescindendo dal significato commerciale della parola che si vuole utilizzare come nome di dominio.

"Il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un segno distintivo che può dare luogo a problemi sul piano della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese: l'eventuale interferenza tra domain name e marchio prescinde totalmente dalla registrazione ed andrà regolata dalle norme dell'ordinamento statuale a cui sono soggetti tutti gli interessati - compresi i provider - in primo luogo la legge marchi e la normativa in materia di concorrenza sleale".

In particolare il Tribunale ha affermato che quando il nome scelto corrisponde ad un marchio celebre e agevolmente riconoscibile, oltre al titolare del sito possono essere chiamati a rispondere per contraffazione e concorrenza sleale sia il provider che assuma in concreto il compito di attivare il sito sia la Registration Authority.

Per comprendere ulteriormente la vicenda de qua va operata, sulla base della Legge Marchi (R.D. 929/42 e successive modifiche), una distinzione tra marchi non rinomati e marchi, al contrario, rinomati.

Marchio non rinomato
Ai marchi non rinomati è applicabile il c.d. "principio di specialità o relatività della tutela": è riconosciuta loro tutela soltanto nei limiti dei beni da esso contraddistinti o comunque di beni affini, ovvero nelle situazioni in cui si produca un rischio di confusione per il pubblico quanto all' origine imprenditoriale dei beni.

In ipotesi di conflitto tra marchio non rinomato e domain name, ai fini del riconoscimento della tutela rileva la presenza di:
- identità fra i segni e fra i prodotti o i servizi;
- identità o somiglianza fra i segni;
- identità o affinità tra i prodotti o i servizi, tale da determinare un rischio di confusione per il pubblico.

Qualora non sia ravvisabile un rischio di confusione per il pubblico, non sarà possibile al titolare del marchio far valere i propri diritti legati all' anteriorità del proprio segno rispetto al domain name, successivamente registrato da altri.

Marchio rinomato
Il marchio celebre o rinomato, sulla scorta della legge marchi ed a seguito del recepimento della Direttiva CE n. 89/104 (ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa), gode di una tutela ulteriore, "allargata", c.d. "ultramerceologica", la quale pone in capo al titolare del marchio rinomato la facoltà di vietare l' uso di un segno identico o simile, anche per prodotti o servizi non affini, qualora ciò consenta al terzo di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o, comunque, gli arrechi pregiudizio.

Il titolare del marchio rinomato risulta, in tal modo, avvantaggiato: non essendo richiesta la sussistenza del rischio di confusione dovuta all' affinità dei prodotti o servizi. Ciò che rileva è la rinomanza del marchio, non essendo altrimenti possibile beneficiare di un allargamento della tutela oltre i confini del principio di specialità.

Rileva, ulteriormente, se il marchio per il quale si intende agire sia un marchio debole o forte: tale aspetto si riflette sull'ampiezza della tutela. Un marchio forte avrà, pertanto, una tutela maggiore rispetto ad un marchio debole.

Il marchio rinomato può essere soggetto anche al fenomeno del cd. domain grabbing (letteralmente "arraffamento", "appropriazione" di dominio) da parte dei cd. cybersquatter (cyberspeculatori), che ricorre nel caso in cui venga registrato un nome di dominio corrispondente ad un nome o ad un marchio altrui, solitamente celebre, per scopi meramente speculativi, ad esempio con la finalità di cedere la registrazione a titolo oneroso al legittimo titolare del marchio.

Concludendo, può non piacere e si può non essere d'accordo con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo relativa al dominio www.armani.it ma non ce la si può prendere né con il giudice di merito, né con lo stilista Armani, né con i suoi legali: il "colpevole", se proprio si vuol trovare un capro espiatorio, è la legge marchi che, chiaramente e senza possibilità di fraintendimenti, disciplina la materia, nella quale rientrano i domain name (secondo una giurisprudenza ormai consolidata) quando presentano i presupposti di cui sopra.

Tutte le strumentalizzazioni, a vari livelli, della vicenda, accompagnate da un diffuso "populismo giuridico", lasciano il tempo che trovano: dura lex sed lex.

Affermazioni quali "Con questa sentenza si colpisce quello che si considerava un pilastro di Internet (?!?), ovvero il diritto al proprio cognome. Si toglie ai poveri per dare ai ricchi, le multinazionali, a cui tutto è dovuto e che tutto pretendono, in ogni campo", sono avulse da qualsiasi contesto giuridico e paventano una poco approfondita conoscenza della vicenda, delle dinamiche della Rete, del diritto e della giurisprudenza prevalente.

Curiosità inerenti alla vicenda

Il sito www.armani.it è ad oggi, 14 luglio 2003, raggiungibile ma non contiene alcuna informazione ad eccezione di un "redirect", dopo un secondo, al sito www.rmani.it. Tuttavia il "Web Archive" consente di vedere alcune precedenti release del sito:
http://web.archive.org/web/*/http://www.armani.it

Pare che la "Giorgio Armani S.p.a." avesse tentato una risoluzione consensuale della vicenda facendosi carico delle spese per la registrazione di un nuovo dominio a favore di Luca Armani ma che questi abbia rifiutato invitando la controparte ad operare una "offerta più congrua". Esiste anche un'ampia rassegna stampa raccolta dallo stesso Luca Armani:
http://web.archive.org/web/20010221220204/www.armani.it/lastoriainfinita.htm

Il dominio ad oggi, 14 luglio 2003, risulta ancora a nome di Luca Armani fino alla data del 24/10/2003, anche se compare la dicitura "Valore contestato / challenged value (19-03-2003)":
http://we.register.it/whoisit2.html?query=armani.it&server=whois.nic.it

Ugualmente sei anni (come nel caso di Luca Armani - dal 1997 al 2003) è durata la "battaglia legale" tra A.R.Mani, uomo d'affari di Vancouver, che nel 1995 aveva registrato il dominio www.armani.com, e la "Giorgio Armani S.p.a.", battaglia che ha visto soccombere, nel 2001, la casa di moda nella causa per l'assegnazione del dominio di cui sopra:
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0537.html

Inserendo la parola "armani" sul motore di ricerca "Virgilio" si nota che vi sono molti omonimi di Giorgio, stilista a cui corrisponde il marchio rinomato "Armani", e di Luca, titolare del timbrificio, che hanno un proprio sito web per promuovere la propria attività: tutti hanno utilizzato modalità alternative per la scelta del dominio, senza rinunciare purtuttavia al proprio cognome (l'uso della parola "armani" è, infatti, accompagnato da "elementi idonei" a differenziarla dal marchio rinomato "Armani"):
http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi?offset=0&hits=10&qs=armani

Pietro Morelli
ICT Business Analyst

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