Software copiato in azienda: quando non è illegale averlo? Una recente "sorprendente" sentenza di un tribunale italiano lo spiega

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica ha assolto un imprenditore individuale il quale, al termine di un controllo fiscale, era stato trovato in possesso di numerosi programmi privi di licenza d’uso.

Il Giudice con la sentenza 77/2007 depositata l’8 febbraio 2007, attestandosi sulla linea già delineata dal Gip di Bolzano (Sent. 145/2005), non ha rilevato alcuna violazione dell’art 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Lda) e questo per tutta una serie di motivi, vediamoli nello specifico.

Il primo riguarda l’abusività della duplicazione. Afferma il giudice: “il semplice rinvenimento di una serie di supporti contenenti programmi informativi, in questo caso compact discs privi di marchio SIAE non è prova sufficiente a della loro duplicazione abusiva, ovvero della loro detenzione consapevolmente abusiva”.

La logica dell’apposizione del cd bollino SIAE sui supporti informatici è piuttosto banale, nel senso che l’obbligo, previsto dall’art 181 bis della Lda, ha come obiettivo quello di rendere facilmente apprezzabile la provenienza lecita o illecita di un supporto informatico e quindi dei suoi contenuti. In sostanza, sia il consumatore sia la Guardia di Finanza, troverebbero nel bollino SIAE uno strumento, all’occhio, estremamente utile e diretto per valutare la provenienza dello stesso supporto, e quindi indirizzare le proprie scelte.

Senonché, nel caso di specie il fatto della mancata presenza di tale bollino, non ha condotto alla suesposta facilità di riconoscimento della provenienza. Perché, sostiene il giudice “Non è da escludersi che i compact discs in sequestro contenessero copie di programmi legittimamente installati, effettuate a titolo di precauzione per il caso che si cancellasse dalla memoria del computer e fosse necessario reinstallare nuova”. Giustamente rileva il giudice che quei cd potessero essere la cd copia di Back-up prevista dall’art. 64 ter, 2° comma Lda, quindi per sua natura priva di Bollino SIAE. Oppure che i programmi residenti sul computer fossero stati installati prelevandoli da cd allegati a riviste specializzate (pratica molto diffusa e alimentata dalle stesse software house).

Il secondo motivo avanzato dal Tribunale di Lanciano trova la sua ragion d’essere nel concetto di “profitto” e nello “scopo commerciale o imprenditoriale” della detenzione e dello scopo.

Il giudice non si sofferma sul concetto di profitto, contrariamente a quanto in genere fatto da altre Autorità che si sono trovate a dover giudicare sulla medesima questione (ricordiamo che con il termine  profitto s’intende qualsiasi vantaggio patrimoniale diretto o no  - mancanza di esborso economico - e morale).

Ciò che comunque rileva in seconda battuta è l’assoluto difetto di prova della sussistenza dello scopo imprenditoriale o commerciale della detenzione di tali supporti informatici. Il fatto che l’imputato detenesse i compact disc nei locali dell’impresa e non anche a casa non prova il fine, lo scopo ultimo, da individuare, alla stregua del dettato normativo, nelle finalità commerciali o imprenditoriali.

Questo sulla base di un indirizzo consolidato della Corte di Cassazione che ha affermato più volte che l’utilizzo di un software in ambito imprenditoriale deve favorire l’attività stessa, quindi inserirsi nel processo produttivo fornendo allo stesso strumenti o migliorie in grado di ottimizzare tempi e modi. Ciò, nella realtà, non è stato provato, per cui il fatto che i cd e i programmi si trovassero nei luoghi in cui si svolge l’attività dell’impresa individuale non dimostra il fine commerciale o imprenditoriale.

In conclusione si può dire che nella fattispecie non sono stati provati gli elementi costitutivi del reato, ossia l’abusività della duplicazione e lo scopo commerciale e imprenditoriale della detenzione.

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Luca
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