Una sentenza storica e anacronistica colpisce i provider italiani
Una nuova sentenza farà discutere gli utenti del mondo virtuale. Arriva dal Tribunale di Napoli e dispone la condanna di una società con funzioni di mantainer solidalmente con il titolare dei nomi a dominio perché lesivi di marchi registrati.
I fatti: nel febbraio del 2003 Banca Intesa s.p.a. - titolare
dei marchi Banca Intesa, Intesaci, Carialo, Bci e dei nomi a
dominio Intesaci, Bancaintesa, Carialo e Bci - citava in
giudizio due società: una in funzione di intestataria
di nomi a dominio ritenuti violativi dei suddetti marchi, e
Consultingweb s.r.l. "colpevole" di aver svolto
funzione di mantainer. Ebbene, dalla lettura della sentenza
emergono passaggi "interessanti".
A mero titolo esemplificativo si pensi a quello in cui il
Tribunale dichiara "Tale evoluzione tecnologica
ha quindi messo in crisi il
diritto, nel senso che ha determinato delle lacune
dell'ordinamento giuridico, vere o presupposte.
Ciò - oltretutto - a fronte della oggettiva
pericolosità del fenomeno
internet, che per le sue stesse caratteristiche
(l'immaterialità, cui è correlata la
mancanza di definitività temporale, la costante
inesorabile mutevolezza…) è fonte di molteplici
illeciti."
Ma ancor più attenzione occorre prestarla alla parte finale della sentenza dove si stabilisce la responsabilità del mantainer in caso di registrazione da parte di un terzo di un nome a dominio in violazione dei diritti altrui. Il Tribunale di Napoli cita un provvedimento romano secondo cui l'Internet service provider - che ospitava il sito di un imprenditore - risponde a titolo di concorso dell'illecito concorrenziale commesso da quest'ultimo per aver fatto uso di un domain name riproducente l'acronimo di una nota società avendo l'ISP colpevolmente omesso di rilevare l'illecita interferenza fra le due denominazioni in quanto, nel caso del provider che effettua il collegamento, non si dubita che egli non possa accertarsi del contenuto illecito sia delle comunicazioni che dei messaggi che vengono immessi in un sito.
In pratica, quello che genericamente si ritiene un compito
marginale ed oggettivo come la registrazione presso
l'Autorità competente di un nome a dominio, si
traduce in un atto fondamentale non potendo - sempre secondo
quanto scritto in sentenza dal tribunale partenopeo -
l'estraneità del provider rispetto al
contenuto dei siti di cui fornisce il collegamento in rete,
spingersi sino ad ignorare i domain name specialmente se
celebri.
Così la Consultingweb - mantainer nella registrazione
di nomi a dominio ritenuti tutelabili in quanto
corrispondenti a marchi registrati - è stata
condannata in solido con il registrante al risarcimento del
danno in quanto "il provider assumendo
l'obbligazione di procedere alla registrazione, vale a
dire a richiederla, e dando attuazione a tale suo impegno, ha
tenuto una condotta causalmente rilevante rispetto alla
registrazione stessa: d'altronde la registrazione
è sempre subordinata alla nomina di un
provider".
Ed aggiunge il Tribunale che, effettivamente il domain name
è il frutto di una scelta esclusiva del titolare del
sito, ma il provider nel momento in cui accetta di chiedere
la registrazione di quella denominazione, assume in pratica
lo stesso identico ruolo del "contraffattore" con
totale irrilevanza della buona fede, tenuto peraltro conto
che la registrazione avviene dietro corrispettivo
trasformando così l'operazione di richiesta di
registrazione in una tipica attività imprenditoriale
in cui occorre assumersi anche il rischio d'impresa:
chiedere quindi la registrazione di un domain name
coincidente con un marchio registrato da altri (subendone le
conseguenze di legge) è in definitiva un tipico
rischio d'impresa.
A questo punto occorre domandarsi: ma il NIC non potrebbe
essere parimenti responsabile? Anzi non sarebbe sin
dall'origine l'organo maggiormente idoneo a verifiche
riguardanti la registrazione dei marchi? O mantenere tutte le
responsabilità sui mantainer sembra logico?... In
attesa di altre sentenze, intanto riflettiamo...
Avvocato Valentina Frediani
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