Diritti Siae: quando occorre pagarli su Internet, per quali testi e foto e per quale tipologia di siti web (Parte II)
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Il diritto d’autore non è un balzello
Ma non è finita qui. La nota “difensiva” diffusa dalla Siae recita: «Il diritto d'autore è, in sostanza, un diritto del lavoro, non un balzello. È il salario di chi compone una canzone, scrive un romanzo, crea un film… Nessuno si sognerebbe di ridurre gli stipendi dei professori per aiutare, ad esempio la didattica. Perché la rete non dovrebbe rispettare i diritti d’autore, mentre gli editori, anche quelli scolastici, che pubblicano libri con immagini tutelate, corrispondono regolarmente questi stessi diritti agli autori e a chi li rappresenta (in Italia la Siae)?». Ma il diritto d’autore è davvero un diritto del lavoro? Oppure semmai un diritto da rendita dell’“opera d’ingegno”? Gli autori, infatti, non sono remunerati per quanto o per come hanno lavorato su di un’opera ma per lo sfruttamento economico dell’opera stessa. La differenza tra un autore e un lavoratore sta in questo dettaglio: il lavoratore presta un servizio, l’autore crea un prodotto e lo sfrutta economicamente. La redditività dell’opera è determinata dalle leggi di mercato, così come la retribuzione del lavoratore. Però mentre la prestazione lavorativa estingue la sua redditività nell’immediato, la creazione di un’opera mantiene, almeno potenzialmente – e cioè fino a che c’è mercato per l’opera stessa – la sua redditività per 70 anni dopo la morte dell’autore. Al trascorrere del limite massimo di tutela, infatti, l’opera entra nel pubblico dominio ed è sfruttabile, anche economicamente, da chiunque.
Sito didattico, culturale o commerciale?
Mancano ancora alcuni tasselli in questa intricata storia. Che riguardano una questione evidenziata nella nota della Siae a difesa della richiesta fatta al titolare del sito Homolaicus. Ovvero: esiste la differenza tra un sito didattico e un sito culturale? E quando è ravvisabile l’eccezione “didattica” in un sito Internet? Si legge nella nota: «Inoltre bisogna specificare la differenza fra un sito didattico e un sito culturale. Non basta che sia un professore a gestire un sito. Didattico è un servizio limitato alla cerchia degli studenti, delle famiglie e dei professori con un’attività ben precisa e scandita. Per esempio i siti universitari e scolastici che fanno didattica offrono filtri come lo username per utilizzare materiale specifico». Una prima annotazione è che la legge sul diritto d’autore non limita l’eccezione dell’art. 70 a una particolare qualifica né a una istituzione scolastica, né fornisce argomenti che portano a distinguere tra il fare didattica e il fare cultura. Quanto a “un’attività ben precisa e scandita” il decreto che riconosce l’attività didattica telematica parla di contenuti didattici personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione. Non esiste nell’e-learning una scansione rigida come nelle lezioni tradizionali: gli studenti possono rivedere una lezione quante volte vogliono, o recuperarla quando possono. La limitazione alla cerchia degli studenti invece esiste, anche per la necessità di tracciare la frequenza, ma non è la legge a prevederla né è un requisito previsto dall’art. 70 per discriminare la liceità di parti di opere utilizzate per fare didattica. Ne deriva che la differenza tra chi può e chi non può fare uso dell’eccezione dell’art. 70 deve essere trovata in un altro argomento, e cioè la finalità anche indirettamente commerciale.
Se la finalità è commerciale, niente art. 70, niente eccezione al diritto d’autore. Facile? Non proprio, nel silenzio della legge e in un momento storico dove tutti i modelli tradizionali di fruizione sono in fase di rinnovamento e ibridazione è sempre più difficile definire quando esiste uno scopo commerciale o un atto di concorrenza ai diritti di sfruttamento economico dell’autore. Vi sono pronunce della Cassazione, che hanno fatto – si può ben dire – scuola. Per esempio quella riguardante le scuole di danza che hanno bisogno di musiche per le coreografie degli allievi, e che non possono di accedere all’utilizzazione libera per fini didattici, poiché, con le parole della Cassazione, l’esecuzione delle musiche «in quanto organizzata dentro un processo produttivo diretto al profitto, costituisce utilizzazione economica riservata all'autore» (Cass., sez. I, 1.9.1997, n. 8304). Ma a prescindere dalle zone d’ombra su ciò che è didattica commerciale e ciò che non lo è (non basta certo, per esempio, il pagamento di uno stipendio a un docente, o di una tassa universitaria a qualificare lo scopo commerciale della didattica), poiché la Costituzione riconosce che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, i tanti prof. Galavotti che stanno in Rete si dovranno rassegnare a utilizzare solo le opere che sono facilmente frazionabili (e senza mutilare opere d’arte!) o a rimandare a musei o a riferimenti bibliografici. E se lo fanno gratuitamente non dovrebbe essere possibile riscontrare alcuna attività commerciale.
La pubblicità in un sito didattico
Il punto è, semmai, se nel sito appare pubblicità, come nel caso del sito Homolaicus. Basta in questo caso dimostrare che la pubblicità non crea un effettivo guadagno e serve, invece, a coprire i costi di mantenimento del sito per configurare uno scopo non commerciale? (Questa è peraltro la difesa evocata dal professore cesenate in una intervista su Italia Oggi, nella quale dichiarava che i banner gli avevano reso poche decine di euro in tutti quegli anni, nemmeno bastevoli a coprire le spese del server).
La questione è rilevante anche per l’utilizzazione di materiali coperti dalle licenze Creative Commons vincolata dalla clausola “non commercial”. Se metto una foto rilasciata con questa clausola in un blog che ha gli AdSense di Google, violo la licenza? Il legal code delle Creative Commons esclude la liceità dell’utilizzazione solo quando il fine dell’utilizzazione stessa è primariamente commerciale e non quando il fine è indirettamente commerciale.Ma anche qui, fino a che in un esempio pratico non vengano escluse determinate situazioni che si trovano nella zona d’ombra, rimaniamo nelle ipotesi e nella casistica. È, insomma, necessario un intervento legislativo che sottragga la questione della didattica (soprattutto online) all’arbitrio interpretativo dei titolari di diritti o dei tribunali.
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