Direct Marketing, leggi e regolamenti in Italia: una legge potrebbe rivoluzionare tutto e permettere i contatti senza nessun permesso opt-in (Parte I)
L'attuale normativa sul direct marketing dispone all’art. 129 del predetto decreto: “Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice (primo gennaio 2004).
Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.”
Tradotto sostanzialmente, sino ad oggi il Codice ha imposto l’utilizzo del cosiddetto sistema opt-in al fine di salvaguardare i consumatori dai continui attacchi effettuati da promotori di beni o servizi attraverso comunicazioni commerciali ripetute, aggressive e indesiderate.
Orbene, secondo la maggior parte degli esperti della materia, la formulazione normativa soprarichiamata non ha garantito ad oggi l’ottenimento di grandi risultati in favore dei diretti interessati: inibendo, da una parte, l’utilizzo di forme commerciali di particolare importanza per le aziende (in particolare per i gestori telefonici) e non raggiungendo, dall’altra parte, il nobile obiettivo di evitare ai cittadini continue telefonate promozionali, in particolare negli orari di relax (quante telefonate arrivano appena seduti a tavola, per promuovere l’adesione ad una tariffa telefonica piuttosto che un comodo acquisto di beni dalla propria poltrona di casa???).
Ecco allora approdare in Parlamento una proposta che, almeno sulla carta, intende spazzare via inutili formalismi che ad oggi poco hanno avvantaggiato l’una e l’altra parte interessate dalla suddetta normativa (vendor e consumer) privilegiando l’adozione di un sistema opt-out, sulla base delle previsioni già avanzate dalla direttiva 95/46/CE, la quale ammette che gli Stati membri possano – una volta effettuata una analisi di bilanciamento tra i legittimi interessi delle imprese e la riservatezza delle persone - stabilire casi di esonero dal consenso dell'abbonato.
In proposito è utile richiamare un’altra direttiva, la 2002/58/CE, la quale lascia direttamente agli Stati membri la funzione di tutela della privacy degli abbonati i cui recapiti sono pubblicati negli elenchi telefonici mediante la richiesta di un consenso preventivo alla pubblicità o alla vendita diretta telefonica (come è stato fatto in Italia) o mediante l'iscrizione di coloro che non vogliono essere disturbati in un registro unico nazionale (soluzione seguita nel Regno Unito e in Francia). Quest’ultima soluzione, appunto, è sviluppata secondo la logica dell’opt-out.
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