Quei disclaimer intimidatori nell'email (Parte II)
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Il reato semmai può essere compiuto qualora, appreso il contenuto della posta, dovessimo rivelarlo. Dispone il legislatore: "Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni".
Il rivelare il contenuto della e-mail assume una rilevanza penalistica perché il destinatario si attiva per comunicare contenuti di cui - letta l'e-mail - è consapevole di non essere il soggetto legittimato alla conoscenza.
E distruggere una e-mail non diretta a noi? Può avere conseguenza giuridiche?
In realtà la distruzione in ambito informatico è difficilmente realizzabile: prima di tutto perché genericamente la copia della e-mail inviata resta al mittente, e secondariamente perché tracce di trasmissione possono permanere in rete. Non in ultimo, trattenere in memoria posta elettronica estranea può equivalere ad una conservazione illegittima del contenuto o degli allegati dell'e-mail...
Ma allora qual è il comportamento giuridico più corretto in caso di ricezione di posta elettronica indirizzata per errore a noi?
Sicuramente avvisare il mittente dell'errore appare una condotta logica e socialmente giusta. Una volta inviato l'avviso, si può procedere alla cancellazione.
E, qualora si voglia inviare posta elettronica, ricordiamoci che la tecnologia non si avvale dei disclaimer, esistono firma elettronica e crittografia, che sono strumenti realmente efficaci per escludere letture da soggetti non autorizzati!
Avv. Valentina Frediani
Consulentelegaleinformatico.it
Consulentelegaleprivacy.it
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