Armani.it, la districata vicenda di questo dominio, ma il giudice ha ragione... (Parte I)

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Un breve riassunto è d'obbligo per coloro i quali non conoscessero questa vicenda che, a fasi alterne nel tempo (ha avuto inizio nel 1997), è stata oggetto d'attenzione da parte dei media e negli ultimi mesi "imperversa" su diversi forum, mailing-list, siti d'informazione e blog invitando, subliminalmente, ogni cybernauta ad esprimere la propria opinione a riguardo.

I fatti: il 24 ottobre 1997, Luca Armani, titolare di un timbrificio sito in Treviglio (provincia di Bergamo), registra il dominio www.armani.it attraverso il quale promuove online la propria ditta individuale "Armani Luca". Il 22 ottobre 1998 la società "Giorgio Armani S.p.a." cita in giudizio Luca Armani davanti al Tribunale di Bergamo per violazione della legge marchi. Il 3 marzo 2003 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elda Geraci emette la sentenza di primo grado (n.1036/03) favorevole alle ragioni addotte dalla società "Giorgio Armani S.p.a." e sfavorevole alla parte convenuta (Luca Armani).

La argomentazioni del Tribunale di Bergamo
Sorvolando le argomentazioni presentate e sostenute dagli avvocati delle due parti in giudizio è interessante riportare un estratto del percorso logico delle osservazioni sviscerate dal giudice di merito: chiaramente enucleate, in corretta applicazione della legge ed in linea con la prevalente giurisprudenza.

"Le regole di naming dettate dalla Naming Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi a domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice, atteso che l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna."

"La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità, mentre l'altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo di impresa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa."

"Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione."

"La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. - vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso pregiudizio."

"Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonchè valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet che desideri reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità … guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet."

"Per tutto quanto esposto, la registrazione e l'utilizzazione come nome a dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al sito ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del marchio di cui è titolare la società attrice."

"Da ciò consegue che Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio Armani fondatamente può vietare al convenuto l'impiego nell'attività economica come nome a dominio del suo patronimico "armani" in quanto effettuato in funzione di marchio."

"…non viene affatto contestato al convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il proprio nome Armani; …è di tutta evidenza che laddove il convenuto impiega come nome a dominio la sola parola "armani" si è al di fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta dal convenuto - "Armani Luca" - diversa dal nome a dominio "armani"; pertanto, non è corretto invocare l'art. 21 l.m. per ottenere la tutela di un segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché differente da essa, ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento che valesse a differenziarlo dal marchio registrato della controparte."

"Si conferma, pertanto, che la registrazione e l'utilizzazione da parte del convenuto del nome a dominio "armani" costituisce contraffazione dell'altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi dell'art. 63 l.m., deve essere inibito l'utilizzo della parola "armani" presso la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio dell'attrice."

"Il Tribunale di Bergamo… dichiara l'illiceità della registrazione e della utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani" ai sensi della legge marchi e per l'effetto ordina la cancellazione della parola "armani" nel nome a dominio registrato in favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso l'uso della parola "armani" come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio "Armani".

Il dilemma che insorge da questa vicenda e che ha già caratterizzato altre precedenti sentenze, su vicende similari, è il seguente: qual è la natura giuridica del domain name? Individuandone la natura è possibile infatti, conseguentemente, applicare il più appropriato istituto giuridico volto a garantirne la tutela.

Si tratta, pertanto, di mero indirizzo numerico, di insegna, di segno distintivo o di marchio?

La giurisprudenza è in larga parte concorde nel ritenere che il domain name rappresenta l'indirizzo, corrispondente ad una serie numerica (non visibile a chi digita), attraverso il quale raggiungere un sito web, ma che non assolve meramente solo a questa funzione.

La parte a destra del punto (in gergo estensione) è il Top Level Domain (TLD); ad esempio nel nome di dominio "armani.it" , la particella "it" subito a destra del punto, è il TLD, mentre la parte a sinistra del punto, "armani" , è il Second Level Domain (SLD), ossia quel livello immediatamente successivo al TLD che può comporsi di un nome o un'espressione che chi registra sceglie liberamente.

Il domain name è un indirizzo telematico, costituito da nomi, parole, numeri o loro combinazioni, che, attraverso un apposito software (DNS, Domain Name System), è automaticamente convertito nell' indirizzo IP corrispondente, l' unico linguaggio comprensibile da parte dell' elaboratore.

Tuttavia, l' orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente afferma che il domain name, oltre ad essere un indirizzo telematico, ha anche una funzione distintiva alla pari del marchio e dei segni distintivi d' impresa.

"Vi sono regole che disciplinano l' attività su Internet ma non sono dotate di alcuna forza normativa: esse sono mere regole di natura privatistica". "La tutela del proprio marchio su Internet, pertanto, rimane legata alla normale disciplina legislativa, interna ed internazionale". (Trib.Vicenza, 06/07/1998).

"I domain names non possono ritenersi semplici indirizzi, ma, assolvendo ad una funzione distintiva dell' utilizzatore del sito (nel senso che concorrono all' identificazione del medesimo e dei prodotti e servizi commerciali offerti al pubblico a mezzo di interconnessione di reti) sono veri e propri segni distintivi dell' impresa" (Trib.Reggio Emilia, 30/05/2000).

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